Tariffa degli onorari per le prestazioni professionali del Geometra
Legge 2 marzo 1949, n. 144 – Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri coordinata ed aggiornata da ultimo con il D.M. 6 dicembre 1993, n. 596. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 1994)
Norme generali
Art. 1. – Oggetto della tariffa.
La tariffa determina gli onorari spettanti al geometra per le prestazioni professionali stragiudiziali, e si applica alle operazioni ordinarie indicate dagli artt. 16 e 24 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 (regolamento per la professione di geometra), per l’attuazione della legge 24giugno 1923, n. 1395. Nei casi previsti dall’art. 21 del regolamento approvato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, e non contemplati nella presente tariffa, si applicano le tariffe dei professionisti nella cui competenza rientrano le prestazioni stesse.
Art. 2. – Circoscrizione.
Il geometra è tenuto ad applicare la presente tariffa vigente ed è soggetto, per quanto concerne l’applicazione di essa e la liquidazione degli onorari, alla vigilanza e disciplina del Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione opera.
Art. 3. – Obbligatorietà.
L’applicazione della tariffa è obbligatoria per tutti i geometri, salvo particolari accordi riferentisi a prestazioni di carattere continuativo.
I compensi di cui al comma precedente si applicano anche alle prestazioni professionali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché alla quota parte di prestazio ni ancora da eseguire. I compensi stabiliti dalla tariffa professionale costituiscono minimi inderogabili.
Art. 4. – Liquidazione delle specifiche.
E’ facoltà del geometra e del committente di chiedere al Consiglio del Collegio la revisione e liquidazione delle specifiche. La specifica deve essere accompagnata dagli elaborati relativi alla prestazione, ed occorrendo dai documenti e chiarimenti idonei alla valutazione e al controllo della specifica.
Art. 5. – La revisione e la liquidazione delle specifiche sono fatte dal presidente del Collegio, il quale può entrare anche nel merito della entità del lavoro, delle spese esposte e del valore intrinseco dell’elaborato, e può valersi altresì dell’opera di una Commissione nominata dal Consiglio del Collegio. Il presidente del Collegio comunica al richiedente il risultato della revisione e liquidazione.
Art. 6. – Per ogni revisione o liquidazione delle specifiche è dovuto al Collegio, oltre il rimborso delle relative spese, un contributo in ragione del 3% dell’onorario liquidato, con un minimo pari all’onorario vigente per una vacazione ordinaria del geometra di cui all’art. 32 della tariffa ed un massimo pari a venti volte il contributo minimo, oltre al rimborso delle spese. Quando la richiesta è fatta dall’autorità giudiziaria o da un ente pubblico, le spese sono a carico del Collegio.
Art. 7. – Proprietà intellettuale. Impiego ripetuto della stessa prestazione.
La proprietà intellettuale che spetti al geometra in conformità alle leggi, per l’opera ideata e gli atti tecnici che la compongono, non è in alcun
modo pregiudicata dall’avvenuto pagamento dei compensi e indennizzi dovutigli. Il committente non può, senza il consenso del geometra, valersi dell’opera e degli atti tecnici che la compongono per uno scopo diverso da quello per cui furono commessi. Qualora un elaborato venga usato anche per altre applicazioni, oltre quella per cui fu commesso, o ne venga dal committente ripetuto l’uso, al geometra, spetta, per ogni nuova applicazione, un compenso non inferiore al 25% e non superiore al 50% delle competenze stabilite dalla tariffa in ragione inversa del numero delle applicazioni oltre alle intere competenze per le nuove prestazioni da esse dipendenti (rilievi, traccia menti, contratto, direzione dei lavori, liquidazione, ecc.).
Art. 8. – Casi di inapplicabilità.
I compensi stabiliti nella presente tariffa per tutte le categorie di prestazioni non si applicano alle opere di cui il geometra sia l’appaltatore o il fornitore, qualora il compenso debba intendersi compreso nell’utile dell’appalto o fornitura.
Art. 9. – Esecuzione d’urgenza.
L’assegnazione di un incarico con carattere d’urgenza dà diritto al geometra ad un maggior compenso in misura non eccedente il 25% degli onorari, quando l’urgenza risulti dalla natura stessa della commissione o da pattuizioni avvenute all’atto della medesima o al momento delle sopravvenute ragioni di urgenza e il geometra abbia espletato l’incarico nel termine richiesto. Il compenso nella misura di cui sopra è ugualmente dovuto nel caso che il geometra abbia chiesto, prima dello scadere del termine, una proroga per motivi ritenuti giustificati dal committente.
Art. 10. – Interruzione dell’incarico.
Qualora il lavoro sia in terrotto per recesso del committente, spetta al professionista il rimborso delle spese sostenute e l’onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito. Quando l’interruzione sia dovuta a recesso del professionista, determinato da giusta causa, spetta a questi il
rimborso delle spese fatte e l’onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al committente. In caso di interruzione del lavoro per causa di forza maggiore o per recesso del geometra senza giusta causa, i reciproci rapporti saranno regolati dalle norme del codice civile.
Art. 11. – Incarichi collegiali.
Quando l’incarico è affidato dal committente a più professionisti riuniti in collegio, a cia scuno dei membri del collegio è dovuto l’intero compenso risultante dall’applicazione della presente tariffa, se il collegio sia composto esclusivamente di geometri; se del collegio facciano parte anche ingegneri o dottori agronomi, a questi professionisti sono dovuti i compensi delle rispettive tariffe. Se il geometra è chiamato a collaborare con altro geometra e con un ingegnere o dottore agronomo a cui è stato affidato l’incarico, in qualità di condirettore o coadiutore, il compenso dovutogli, oltre al rimborso delle spese, non può mai essere inferiore a quello risultante dalla applicazione della presente tariffa in ragione della parte di lavoro eseguito o del tempo impiegato.
Art. 12. – Varianti.
Le varianti ai progetti, se rese necessarie da fatti imprevedibili o se richieste dal committente, debbono essere retribuite in aggiunta alle competenze per il progetto originario. Nello stesso modo debbono essere retribuite le prestazioni per cui si richiedano diverse e distinte soluzioni di massima o definitive.
Art. 13. – Diritti del committente.
AI committente spetta, salvo particolari pattuizioni, una sola copia di tutti gli elaboratori di cui si compone l’operazione commessa. Il geometra è tenuto a fornirgli tutti i dati, le notizie e gli atti necessari perché gli sia possibile di valersi pienamente dell’opera commessa, e non avrà diritto a ulteriori compensi per tali notizie, dati e atti, se essi possono implicitamente ritenersi compresi nei compensi esposti nella specifica.
Art. 14. – Anticipi.
Quando le operazioni importino un anticipo dì spese, il geometra può richiederne il versamento al committente. In rapporto alla entità e alla durata del lavoro avrà diritto altresì al pagamento di acconti fino alla concorrenza delle spese sostenute e al 75% degli onorari spettantigli in base alla tariffa per la parte di lavoro eseguito. Nei giudizi arbitrali o peritali il geometra può richiedere il deposito integrale anticipato dello spese e competenze calcola te in via presuntiva.
Art. 15. – Pagamento e saldo.
Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre il sessantesimo giorno da quello della sua presentazione. Dopo di che decorrono sulle somme dovute e non pagate gli interessi ragguagliati al tasso di sconto stabilito dalla Banca d’Italia.
Art. 16. – Contraddittori.
Quando una perizia debba essere discussa in contraddittorio con i tecnici dell’altra parte o in giudizio arbitrale spetta al geometra un aumento dal 20 al 30% sugli onorari.
Art. 17. – Consultazioni.
Qualora il geometra si trovi nella necessità di ricorrere all’opera o al consiglio di uno specialista per la esecuzione dell’incarico, e ne abbia ottenuta autorizza zione dal committente, il compenso spettante ai professionista consultato deve essere pagato direttamente dal committente, indipendentemente dalle competenze del geometra.
Art. 18. – Collabora tori.
Le spese per le prestazioni dei collaboratori di concetto sono a carico del geometra quando l’incarico è retribuito a percentuale o a misura. Esse sono a carico del committente che vi abbia consentito e vengono calcolate secondo la tariffa stabilita dall’art. 32 per il geometra, quando l’onorario è corrisposto a vacazioni.
Capo II – Delle specifiche
Norme per la compilazione delle specifiche
Art. 19. – Contenuto delle specifiche.
La specifica deve contenere:
- a) l’intestazione del professionista;
- b) le indicazioni relative al lavoro commesso (nome del committente, oggetto e data dell’incarico con
riferimento ai re lativi documenti ed alle particolari clausole o accordi);
- c) la nota particolareggiata dei rimborsi e delle indennità contemplate dagli artt. 1 a 25;
- d) il computo dei compensi indicati dagli artt. 28 e 31 quando competono;
- e) il calcolo degli onorari determinati in base ai criteri indicati dall’art. 26.
Art. 20. – Compensi che sono sempre dovuti al geometra. Compensi commutabili.
Agli onorari per le prestazioni valutate a descrizione, a misura o a percentuale debbono sempre essere aggiunte: le indennità, rimborsi e diritti di cui agli artt 21 a 25; le vacazioni per il tempo occorso nelle operazioni di campagna e nei viaggi o per interruzioni involontarie a norma degli artt. 28 e 31 e, quando ne sussistano i motivi, le eventuali percentuali d’aumento previste dalla tariffa. Agli onorari per le prestazioni valutate a vacazioni (artt. 29 e 32) devono sempre essere aggiunti: le indennità, i rimborsi e diritti di cui agli artt. 21 a 25; le vacazioni per il tempo impiegato nei viaggi o per inevitabili attese e interruzioni involontarie nella misura indicata dall’art. 31; e, quando ne sussistano i motivi: i compensi spettanti ai collaboratori di concetto (geometri) come dall’art. 18; le eventuali percentuali d’aumento previste dalla tariffa.
Indennità e rimborsi
Art. 21. – Spese da rimborsare.
Indipendentemente dai criteri di valutazione degli onorari, devono sempre essere rimborsate al geometra, salvo i particolari accordi col committente, le seguenti spese:
- a) spese vive di viaggio e soggiorna e le spese accessorie sostenute dal professionista, dai collaboratori e
dal suo personale di aiuto per il tempo trascorso fuori residenza;
- b) retribuzioni del personale subalterno d’aiuto nelle operazioni di campagna;
- c) spese per provviste di materiali necessari per le operazioni di campagna, trasporti e facchinaggio;
- d) spese dì bollo e registro, i diritti di uffici pubblici e privati, le spese portuali, telegrafiche e telefoniche;
- e) spese di scritturazione, traduzione, cancelleria, riproduzione di disegni eccedenti quelle per la copia
spettante al committente giusto l’art. 13.
Art. 22. – Le spese di viaggio in ferrovia sono rimborsate al geometra e ai suoi collaboratori sulla base della tariffa di seconda classe nelle ferrovie dello Stato per i percorsi superiori a 100 chilometri, nei piroscafi e nelle ferrovie secondarie per qualunque percorso; e della classe immediatamente inferiore per il personale di aiuto. Le spese di percorrenza su strade ordinarie con mezzi pro pri o noleggiati, sono rimborsate secondo le tariffe chilometriche applicate sul luogo. Per i percorsi non effettuabili coni veicoli ordinari, spetta al geometra e ai collaboratori, oltre alle vacazioni di cui all’art. 31, una indennità di € 0,068 per ogni chilometro del percorso per l’andata o il ritorno.
Art. 23. – Percentuale sulle spese.
Quando il committente non abbia anticipato i fondi per le spese a sensi dell’art. 14, al geometra compete sull’ammontare di esse l’aumento del 10%.
Art. 24. – Diritti di copia.
Per il rilascio di copie di atti o disegni, oltre alle spese di scritturazione e riproduzione di cui alla lett. e) dell’art. 71, spetta al geometra per diritto di collaborazione un compenso in ragione del 15% della spesa stessa. La percentuale è raddoppiata se la richiesta delle copie avvenga dopo tre anni dalla consegna dell’elaborato.
Art. 25. – Indennità fisse e diritti.
Per la redazione di lettere, cartoline, telegrammi e per ogni colloquio telefonico rela tivo all’incarico, è dovuto al geometra un compenso minimo di € 0,102 e massimo di € 0,508. Per giuramento di perizia spetta al geometra un compenso di € 1,02.
Criteri di valutazione dell’onorario
Art. 26. – Termine ci cui si applicano le tariffe unitarie.
L’onorario spettante al geometra per le prestazioni di cui all’art. 2 può essere valutato:
- a) in ragione del tempo impiegato (onorari a vacazione); b) in ragione della estensione (onorari a misura);
- c) in ragione dell’importo dell’opera (onorari a percentuale);
- d) in ragione dell’importanza dell’incarico (onorari a discrezione).
Gli onorari spettanti al geometra debbono, di regola, essere valutati a misura o a percentuale.
Capo III – Tariffa degli onorari
Onorari a vacazione
Art. 27. – Prestazioni da computare in ragione del tempo.
Si valutano in ragione del tempo impiegato le prestazioni il cui risultato non può esprimersi in estensione o in valore, o nelle quali il tempo concorra come elemento principale della presentazione.
Art. 28. – È sempre compensato a vacazioni il tempo impie gato nelle operazioni di campagna (vedi art. 31), neI viaggi di andata e ritorno (vedi art. 22) e quello trascorso per cause indipendenti dalla volontà del geometra, anche quando le prestazioni vengano valutate a misura, a percentuale o a discrezione.
Art. 29. – Sono computati a vacazioni, di regola e quando costituiscono l’oggetto principale delle prestazioni:
- a) i convegni e le consultazioni preliminari orali o scritte anche se riguardino lavori retribuiti a percentuale, a misura o a discrezione;
- b) gli inventari e le consegne dei fabbricati;
- c) le determinazioni e verifiche di confini;
- d) i rilievi in piante e sezioni dei fabbricati di piccola entità (vedi art. 45) e le riduzioni o gli ingrandimenti di mappe e disegni;
- e) i frazionamenti, gli stati di riforma, gli estratti e le misure catastali, per i quali tuttavia restano fermi i compensi di cui all’art. 37;
- f) i rilievi planimetrici e altimetrici, le consegne e riconsegne e bilanci fino alla estensione di cinque ettari;
- g) le operazioni di stima in genere per importi inferiori a € 103,29;
- h) il rilievo e il tracciamento di strade e canali quando il rilievo o il tracciamento costituisce un incarico a se stante; e non è determinabile in superficie;
- i) i rilievi planimetrici e altimetrici dei centri abitati fino alla estensione dì cinque ettari;
- j) i rilievi e tracciamenti sotterranei, in acqua, per funivie, teleferiche e simili (vedi artt. 34 e 35);
- k) la stima dei danni colonici, salvo il disposto dell’art. 62;
- l) la direzione dei lavori di sistemazione, demolizione, sopraelevazione di fabbricati o dei lavori eseguiti in economia diretta;
- m) la direzione dei lavori quando richieda la presenza giornaliera e prolungata del direttore o del suo sostituto (vedi artt. 56 e 59).
Art. 30. – Computo delle vacazioni.
Le prestazioni a vacazioni si computano in base al tempo effettivamente occorso. Per ogni periodo di un’ora o frazione si calcola una vacazione. Non si possono chiedere di regola meno di due e più di dieci vacazioni al giorno salvo i casi di urgenza o la esecuzione di lavori in ore notturne (vedi art. 33).
Art. 31. – Onorario integrativo a vacazione.
Nei casi previsti dall’art. 28 (lavori di campagna) quando l’onorario a vacazione è integrativo di quello percentuale o a misura o a discrezione, la vacazione è fissata in ragione di:
€ 22,47 per il geometra (per ogni ora o frazione di ora);
€ 13,94 per gli aiutanti di concetto (per ogni ora o frazione di ora).
Art. 32. – Onorari per lavori a vacazione.
Nei casi previsti dall’art. 29, quando l’onorario a vacazione esclude altre forme di retribuzione del lavoro tecnico, fermo sempre il rimborso delle spese di cui agli artt. 21 e 25, la vacazione è fissata in ragione di:
€ 44,93 per il geometra (per ogni ora o frazione di ora);
€ 28,41 per gli aiutanti di concetto (per ogni ora o frazione di ora).
Nel computo delle vacazioni, per le prestazioni considerate dal presente articolo si tiene conto di tutto il tempo impiegato per la esecuzione dell’incarico, in campagna e in ufficio nonché del tempo trascorso nei viaggi e di quello perduto per cause indipendenti dalla volontà del geometra. Per le operazioni svolte in condizioni di particolare disagio, le vacazioni di cui agli artt. 31 e 32 della stessa tariffa sono aumentate fino al 50%; restano assorbiti in tale aumento i compensi previsti dagli artt. 33, 34 e 35 della tariffa.
Art. 33. – Lavori notturni e disagiati.
Si veda il comma 3 dell’art. 32.
Art. 34. – Rilievi sotterranei o in acqua.
Si veda il comma 3 dell’art. 32.
Art. 35. – Teleferiche e funivie.
Si veda il comma 3 dell’art. 32.
Art. 36. – Conferenze.
Per consultazioni verbali, l’onorario minimo è di € 0,339.
Art. 37. – Tipi di frazionamento.
Per i tipi di frazionamento all’onorario a vacazione di cui alla lett. f) dell’art. 29 va aggiunto un compenso di € 0,407 per ogni nuova particella risultante dal frazionamento.
Onorari a misura
Art. 38. – Prestazioni da valutare a misura.
Agli onorari a misura vanno sempre aggiunti il compenso integrativo di cui agli artt. 28 e 31 e i rimborsi di cui agli artt. 21 al 25.
Art. 39. – Sono valutati in ragione della estensione gli onorati relativi alle seguenti prestazioni:
- a) operazioni topografiche di rilevamento, altimetriche e planimetriche per estensioni di oltre cinque ettari;
- b) misura dei fondi rustici e urbani;
- c) consegne e riconsegne dei beni rustici per estensioni di oltre cinque ettari, e dei beni urbani, bilanci e inventari.
Lavori topografici
Art. 40. – Rilievi topografici.
Sono compresi in questa categoria i rilievi planimetrici e altimetrici, sia che costituiscano incarico a se stante, sia che si considerino lavoro ausiliario di altre prestazioni, riguardanti tutte le particolarità del terreno che interessano lo scopo per cui furono commessi. Per le estensioni fino a cinque ettari l’onorario sarà computato a tempo. Per le estensioni superiori oltre alla indennità oraria stabilita per le operazioni di campagna dagli artt. 28 e 31 e ai rimborsi di cui agli artt. 21 aI 25, gli onorari si determinano in base alla allegata tabella A2. I compensi unitari di cui alla prima colonna si sommano con quelli indicati nelle colonne successive, i quali possono anche applicarsi separatamente alle singole parti del lavoro eseguito o cumularsi. Per le equidistanze diverse da quelle contemplate dalla tabella A2 i compensi si calcolano per interpolazione lineare.
Per i rilievi nella scala 1:500 le suddette tariffe vengono aumentate del 20%.
Per i rilievi nella scala 1:1000 le suddette tariffe vengono aumentate del 10%.
Per i rilievi nella scala 1:5000 le suddette tariffe vengono diminuite del 15%.
Per le estensioni comprese nello stesso perimetro ed eccedenti i 25 ettari, le suddette tariffe vengono diminuite proporzionalmente come segue:
superfici da 25 a 50 ettari, dallo O al 10%;
superfici da 50 a 100 ettari, dal 10 al 15%;
superfici da 100 a 130 ettari, dal 15 al 20%;
superfici oltre 150 ettari, 20%.
Quando il calcolo delle superfici è fatto con mezzi grafici o meccanici il compenso di cui all’ultima colonna della tabella A2 si riduce a metà.
Per terreni di natura o giacitura varia si applicano alle singole parti del rilievo le corrispondenti voci della tabella.
Art. 41. – Triangolazioni e poligonazioni.
Le triangolazioni secondarie a lati rettilinei e le poligonazioni si valutano a vacazione o in ragione di € 9.74 per ogni stazione quando costituiscono operazione a sé stante e in ragione a € 6,82 quando costituiscono operazione sussidiaria di quelle di cui all’articolo precedente, oltre ai compensi di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31. Le poligonazioni si valutano a vacazione o in ragione di € 3,90 per ogni stazione, oltre ai suddetti compensi.
Art. 42. – Rilievi di strade e canali.
Le voci della colonna prima della tabella A2 possono applicarsi anche al rilievo planimetrico di zone per la costruzione di strade e canali, al rilievo altimetrico di strade e canali quando interessi una zona di larghezza quasi costante, valutando la superficie rilevata in base alla effettiva larghezza media della zona rilevata, ed applicando alla tariffa un aumento del 25%. Oltre all’onorario per il rilievo planimetrico sono dovuti: per ogni sezione trasversale larga da metri 10 a metri 50, un compenso proporzionale da € 1,95 a € 3,90; per profili longitudinali, un compenso variabile da € 1,95 a € 3,90 l’ettometro, a seconda che si operi in pianura, collina, montagna.
Art. 43. – Misura dei fondi rustici.
La misura dei fondi ru stici intesa a determinare il perimetro e la superficie degli appezzamenti, con la semplice indicazione delle linee di confine e di quelle naturali di delimitazione, e comprensiva del rilievo, del tipo e del calcolo della superficie, fermi il rimborso delle spese (artt. 21 al 25) e il compenso orario per le operazioni di campagna (artt. 28 e 31), si compensa con gli onorari di
cui alla allegata tabella B2. Per le superfici intermedie l’onorario si determina per in terpolazione lineare. la tariffa si applica singolarmente per ogni appezzamento di cui si debba determinare la superficie. Per terreni ostacolati dalla vegetazione intersecati da strade, canali, ecc., i compensi possono aumentare fino al 30%.
Per terreni frastagliati, scoscesi o mal praticabili i compensi possono aumentare fino al 50%.
Se non è richiesto il calcolo delle superfici i suddetti compensi si riducono del 30%.
Se è richiesta la semplice indicazione della superficie senza il tipo, i suddetti compensi si riducono del 20%.
Se oltre alla rappresentazione dei perimetri è richiesta l’in dicazione grafica dei piantamenti e delle colture, va applicato un aumento del 50%.
Le operazioni accessorie (pratiche o ricerche catastali, aggiornamenti, verifiche e rettifiche di confini, relazioni, ecc.) si compensano a parte a vocazione.
Art. 44. – Rilievi dei centri abitati.
Il rilievo dei centri abitati con la indicazione dei perimetri dei fabbricati, delle strade e spazi interposti (esclusa la rappresentazione interna delle fabbriche), viene compensato a vacazioni per superfici fino a cin que ettari, e, per superfici maggiori (fermi i compensi di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31) in base alla allegata tabella C2. Il rilievo altimetrico dei centri abitati si valuta in ragione del 25% dei compensi suddetti tanto se eseguito unitamente a quello planimetrico, quanto separatamente.
Art. 45. – Rilievo di fabbricati e delle aree fabbricabili.
I rilievi delle piante e sezioni dei fabbricati e delle aree fabbricabili sono compensati (salvo i compensi di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31) in ragione delle superfici delle singole piante e sezioni in base alla allegata tabella D2. Sono a carico del committente i ponteggi e gli altri mezzi eccezionali per il rilevamento. Nei rilievi di aree fabbricabili dì alto valore, richiedenti la massima approssimazione, ai compensi suddetti può essere aggiunto un aumento discrezionale in relazione al valore del terreno.
Art. 46. – Lottizzazioni.
In caso di lottizzazioni, gli onorari di cui alla lett. a) della tabella D2 possono essere aumentati dal 20 al 100%, e viene compensato a parte il tracciamento sul terreno delle linee di progetto.
Consegne e riconsegne di fondi rustici
Art. 47. – Consegne, riconsegne, inventari, bilancio.
Le operazioni di consegna o riconsegna dei fondi rustici comprendono i rilievi di campagna, la compilazione dello stato di consistenza e dell’inventario. I bilanci comprendono il sommario del consegnato e riconsegnato e il conteggio del debito o del credito. Fermi i compensi di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31 gli onorari si determinano in base alla allegata tabella E2. Per superfici intermedie l’onorario si determina per interpolazione lineare. Ai suddetti onorari devono aggiungersi i compensi a vocazione per le ricerche di titoli di possesso, diritti, servitù e simili, la redazione di mappe e tipi. I compensi suddetti sono comprensivi dell’aumento previsto dall’art. 16 per il contraddittorio e presuppongono che le consegne e gli inventari vengano redatti sulla scorta di precedenti consegne. Quando invece siano impostate ex novo, i compensi potranno essere aumentati del 30%.
Onorari a percentuale
- Tutti i compensi da valutarsi a percentuale sono calcolati applicando la seguente formula matematica:
Tr = Ti. ( Ir / Ii ) t dove: Tr= tariffa ricercata espressa in percentuale;
Ti= tariffa di riferimento espressa in percentuale;
Ir= importo della tariffa ricercata;
Ii= importo della tariffa di riferimento;
t= tangente della retta delle tariffe.
- Le prestazioni relative a importi, valori o imponibili infe riori a quelli espressi nelle tabelle sono valutate a discrezione del professionista e non potranno essere superiori al primo scaglione di dette tabelle; quelle relative a importi, valori oimponibili superiori sono valutate con l’applicazione della formula di cui al comma precedente (vedere esempio dopo tabella N).
- Per importi, valori o imponibili intermedi rispetto a quelli espressi nelle tabelle, l’onorario è calcolato mediante in terpolazione lineare.
Operazioni di estimo
Art. 48. – Stima dei fondi rustici e delle aree fabbricabili.
Le operazioni di stima e divisione dei fondi rustici e delle aree fabbricabili sono compensate in base ad una percentuale del valore stimato, a seconda che si tratti di:
- a) stima analitica corredata della descrizione dettagliata dell’immobile, dei calcoli e della relazione motivata;
- b) stima sommaria costituita dalla descrizione e relazione sintetica;
- c) giudizio di stima, esprimente il semplice parere sul valore dell’immobile.
Oltre ai compensi di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31 sono dovutigli onorari da determinarsi in base alla allegata tabella F3. L’applicazione della tabella per valori intermedi si fa per interpolazione lineare. Per valori inferiori a € 51,65 l’onorario può essere valutato a vacazioni o a discrezione. Per terreni molto frazionati, di natura e produttività varia, o differenziati dal tipo locale dei fondi rustici e nei casi di particolare difficoltà di apprezzamento gli onorari possono essere aumentati fino al 30%. Per le stime che richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti parti dello stesso oggetto, l’onorario dovuto è quello risultante dal cumulo delle competenze relative ai singoli valori stimati. I valori di cui si tiene conto per la determinazione dell’onorario sono quelli risultanti dalla stima, indipendentemente dalle detrazioni che il perito abbia effettuato per le condizioni speciali dell’immobile. Quando la stima comprende diversi fondi valutati separatamente, le percentuali di onorato si applicano ai singoli valo ri stimati. I rilievi e gli aggiornamenti delle piante, le verifiche di confini, gli accertamenti di censi, livelli, legati, usufrutti, ecc. connessi alle operazioni di stima, devono essere compensati a parte in base alle relative voci della tariffa.
Art. 49. – Misura e stima delle scorte morte, della legna e delle piante.
Quando non formino capitolo di bilancio nelle consegne e riconsegne la misura, gli inventari e le valutazioni delle scorte morte, legna e piante, si compensano in base al valore stimato, nella seguente misura:
Importo di stima fino a € 25,82 onorano 5.57%
Importo di stima fine a € 51,65 onorario 4.10%
Importo di stima fino a € 258,23 onorario 2,79%
Importo di stima fine a € 516,46 onorario 2,13%
Importo di stima fino a € 2582,28 ed oltre onorario 1,63%
Con un minimo di € 1,69 oltre i rimborsi ed i compensi orari di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31. Quando la prestazione si limita alla sola misura l’onorario è ridotto del 30%. Per i valori intermedi il compenso è determinato per interpolazione lineare. Le mercedi degli operai per sondaggi, tagli, formazione degli ammassi e cumuli sono a carico del committente.
Art. 51. – Stime, inventari e consegne di fabbricati.
L’onorario per la stima dei fabbricati si applica al valore stimato, a seconda che si proceda con uno dei seguenti criteri:
- a) stima analitica corredata della descrizione dettagliata dell’immobile, dei calcoli e della relazione, ed eseguita in base al costo dell’area e della costruzione oppure in base al reddito o con metodo misto;
- b) stima sommaria, costituita dalla descrizione e relazione sintetica;
- c) giudizio di stima, esprimente il semplice parere sul valore dell’immobile; e si valuta in aggiunta ai rimborsi e compensi di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31 in base alla allegata tabella G3. L’applicazione della tabella per valori intermedi si fa per interpolazione lineare. Per importi inferiori a € 51,65 l’onorario può valutarsi a vacazione o a discrezione. Per la stima dei fabbricati da demolire si applica l’onorario stabilito nella colonna prima della tabella G3. Per le stime che richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti parti dello stesso oggetto, l’onorario è quello risultante dal cumulo delle competenze relative ai singoli valori stimati. Gli inventari e le consegne dei fabbricati, quando non si tratti di fabbricati rurali facenti parte della consegna del fondo, si valutano a vacazioni.
Art. 52. – Divisione patrimoniale.
Gli onorari per le stime relative a divisioni patrimoniali si determinano con le percentuali stabilite per le singole stime senza tener conto delle eventuali deduzioni o passività sul valore del patrimonio. La formazione delle quote eseguite su stime e tipi compilati dallo stesso perito è compensata col 30% delle competenze suddette riferite al valore di ogni singolo lotto; se viene effettuata su stime e tipi eseguiti da altro perito è compensata col 40% del suddetti valori. Si compensano a parte, a base di tariffa, le prestazioni accessorie per frazionamenti, verifiche di confini, ricerche catastali, misurazioni, computi metrici e di superficie, produzione di documenti, consultazione, redazione del progetto divisione, assistenza all’atto notarile, ecc.
Art. 53. – Stime per espropriazione.
Nelle stime per espropriazione l’onorario è determinato in base allo tabelle F2 e G3, applicando le percentuali separatamente ai valori della parte espropriata, della parte residua (quando debba essere stimata per determinarne il deprezzamento o il plus-valore derivante dalle nuove opere), delle indennità per scorpori, frutti pendenti e quanto altro formi titolo dell’indennizzo di esproprio. Si compensano a parte, a base di tariffa, le prestazioni accessorie per frazionamenti, verifiche di confini, ricerche catastali e simili.
Art. 54. – Perizie per affitti di fondi rustici e urbani.
L’onorario nelle perizie per la determinazione del canone d’affitto dei fondi rustici e urbani è valutato in base alle seguenti percentuali del canone annuo di locazione:
Canone di locazione fino a € 25,82 – Fondi rustici 11.16% con un minimo di € 2,54 – 7.87% con un minimo di € 1,69
Canone di locazione per € 51,65 – Fondi rustici 10.17% – Fondi urbani 6.89%
Canone di locazione per € 103,29 – Fondi rustici 9.19% – Fondi urbani 5.91%
Canone di locazione per € 258,23 – Fondi rustici 6.89% – Fondi urbani 4.93%
Canone di locazione per € 1291,14 e oltre – Fondi rustici 3.94% – Fondi urbani 2.96%
Per valori intermedi l’onorario si determina per interpolazione lineare.
Costruzioni civili stradali e idrauliche
Art. 55. – Importo a cui si applica l’onorario.
La percentuale degli onorari per la progettazione, direzione e liquidazione di costruzioni si applica all’importo risultante dal progetto, lordo da ribassi e detrazioni, se l’incarico si limiti al progetto; all’importo lordo della liquidazione dei conti dei lavori in appalto e delle forniture, aumentate degli eventuali importi suppletivi accordati in sede di collaudo, e senza le eventuali detrazioni fatte dal direttore dei lavori o dal collaudatore, quando le prestazioni comprendono lo svolgimento integrale dell’opera commessa.
Art. 56. – Prestazioni nelle costruzioni.
Agli effetti di quanto è disposto nell’articolo precedente e nei successivi artt. 57 e 58 lo svolgimento dei lavori dì costruzione comprende le seguenti operazioni tecniche: Progetto di massima: disegno schematico e preventivo sommario; e per le costruzioni di strade e canali e, in genere per le opere sviluppate in lunghezza, anche il tracciato della poligonale di massima e la relazione sul tracciato scelto.
Progetto esecutivo: disegni quotati in piante, sezioni, profili, calcoli, relazioni, e, per la costruzione di strade, canali ed opere sviluppate in lunghezza, anche il tracciamento definitivo sul terreno.
Prevenivo di spesa: analisi dei prezzi, computo metrico, stima dei lavori da servire di base alla esecuzione anche in appalto.
Direzione dei lavori: consegna e sorveglianza dei lavori mediante visite periodiche effettuate quando il direttore, a proprio esclusivo giudizio, lo ritenga necessario; emanazione di ordini, svolgimento dei particolari dell’opera, controllo e condotta amministrativa. Nei casi in cui si richieda la presenza giornaliera e prolungata del direttore si applicano le norme di cui all’art. 29 lettera o), oppure 59 ultimo comma.
Liquidazione dei lavori: contabilità tecnica, verifica delle misure e forniture: liquidazione del conto finale. Le controdeduzioni alle riserve dell’impresa devono essere compensate a parte discrezionalmente.
Art. 57. – Classifica delle costruzioni.
Le prestazioni a cui si applicano gli onorari stabiliti nelle seguenti tabelle H4 e I2 riguardano le seguenti specie di opere:
Categoria I. – Costruzioni rurali, modeste costruzioni civili, edifici pubblici per Comuni fino a 10.000
abitanti:
- a) costruzioni rurali comuni, case di abitazione (abitazione N.D.R.) per non oltre due famiglie nelle zone rurali; magazzini, capannoni e rimesse in un solo locale ad uso di ricovero o di piccole industrie;
- b) costruzioni per aziende rurali con annessi edifici per la conservazione dei prodotti o per industrie agrarie; case di abitazione popolari nei centri urbani, edifici pubblici; magazzini, capannoni, rimesse in più locali, ad uso di ricovero e di industrie;
- c) case d’abitazione comuni ed economiche, costruzioni asismiche a due piani senza ossatura in cemento armato e ferro, edifici pubblici;
- d) restauri, trasformazioni e sopraelevazioni di fabbricati;
- e) impianti di servizi primari;
Categoria II.
- f) strade e canali;
- g) strade di collina alta e montagna, che presentino maggiori difficoltà di studio;
- h) arginature e lavori di terra;
- i) manufatti per opere stradali e idrauliche a se stanti;
- j) impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua, fognature urbane;
Categoria III. (N.D.R.)
- k) bonifiche idrauliche ed irrigazioni o gravità con portata massima di litri 100 al minuto;
- l) bonifiche idrauliche e irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua con impianti di potenza non maggiore di 15 HP in acqua sollevata (esclusi i macchinari). Piccole derivazio ni d’acqua di lieve entità;
- m) progetti di bonifica agraria.
Art. 58. – Onorari per le costruzioni.
Ad ognuna delle suddette categorie di lavori corrispondono i compensi percentuali stabiliti nella tabella H4. Per gli importi intermedi l’onorario si calcola per interpolazione lineare. Oltre ai suddetti onorari spettano sempre al geometra i rimborsi e i compensi onorari di cui agli artt. 21 a 25,
28 e 31. Gli onorari suddetti sono dovuti integralmente quando il geometra adempie all’incarico e lo svolge dalla fase iniziale (progetto di massima) al suo compimento (liquidazione), anche se sia stata omessa qualcuna delle operazioni indicate nell’art. 56, purché non rappresenti un valore superiore a 0,20 nella tabella I2. La misura e la contabilità dei lavori è compensata in base alla tabella contraddistinta dalla lettera M2. Tale operazione si identifica con la regolare compilazione dei documenti contabili. Le controdeduzioni alle riserve
dell’impresa sono compensate a parte. discrezionalmente. I collaudi di opere di terzi sono compensati in base alla tabella contraddistinta dalla lettera N. L’importo o valore dell’opera è quello che risulta dalla liquidazione del conto finale, al lordo dell’eventuale ribasso o dell’eventuale aumento d’asta.
Art. 59. – Prestazioni parziali. Aggiornamento di progetti.
Quando l’incarico non riguarda l’intero svolgimento dell’opera, ma si limita ad alcune delle operazioni indicate dall’art. 56, l’onorario risultante dalla tabella H4 sarà moltiplicato per le aliquote corrispondenti a tali prestazioni indicate nella allegata tabella I2 e aumentato del 25 per cento; avvertendo che le aliquote previste nella colonna «aggiornamenti di progetti» vanno applicate come percentuali delle aliquote o lato. La aliquota del progetto esecutivo va sempre sommata con quella del progetto di massima e del preventivo sommario, anche se il progetto di massima non sia stato richiesto. I progetti di riparto delle spese consorziali si compensano con l’aliquota del 4.93 per cento sull’importo da ripartire. L’aliquota per la direzione dei lavori, salvo quanto è disposto dall’arI. 29, lettera o) può essere aumentata fino al 40 per cento quando manchi il personale di assistenza per conto del committente.
Onorari a discrezione
Art. 60. – Prestazioni da valutare discrezione.
Si valutano a discrezione le prestazioni che non si possono riferire ad entità o a valori e in cui l’elemento tempo ha carattere secondario.
L’onorario è calcolato tenendo conto della importanza, delle difficoltà e dell’esito dell’incarico ed infine del tempo occorso, fermo restando il diritto al compenso integrativo per i lavori di campagna di cui agli artt. 28 e 31 e ai rimborsi di cui agli artt. 21 a 25. Sono valutati a discrezione:
- a) liquidazione dei danni della grandine e dell’incendio nei fondi rustici;
- b) consulenze, pareri e giudizi tecnico-legali, ispezioni, inchieste, memorie e relazioni peritali;
- c) assistenza tecnica nelle vertenze, nei contratti e relativi studi, giudizi arbitrali, concordati, transazioni;
- d) memorie e perizie stragiudiziali in materia di responsabilità civile e penale;
- e) denunce per successioni;
- f) convenzioni per servitù prediali, diritti d’acqua e simili;
- g) giudizi tecnici e prestazioni nelle operazioni di vendita, permuta e simili;
- h) opere di consolidamento di terreni e fabbriche;
- i) operazioni di collaudo, prove, assaggi;
- j) operazioni non previste dalla presente tariffa, ma che rientrano nel campo di attività propria del geometra.
Art. 61. – Quando alle prestazioni da valutarsi discrezionalmente siano connesse operazioni contemplate dalla presente tariffa fra quelle da valutarsi a tempo, a misura o a percentuale, il compenso discrezionale è integrato dai compensi risultanti dall’applicazione della tariffa per le operazioni sussidiarie suddette.
Art. 62. – Stima dei danni della grandine e dell’incendio di scorte.
Gli onorari per la stima dei danni prodotti da grandine e da incendio di scorte si valutano a discrezione con un minimo di € 3,39 e con gli aumenti previsti nei caso di contraddittori (art. 16), ed i rimborsi e indennizzi di cui agli artt. 21 a 25,28 e 31. Stima dei danni colonici. – Gli onorari per la stima dei danni colonici si valutano analogamente con un minimo dì € 3,39 (vedi art. 29, lettera m).
Prestazioni varie
Art. 63. – Stima delle acque irrigue.
Nella stima delle acque irrigue, l’onorario può essere stabilito, secondo l’importanza e le difficoltà a vacazioni o a discrezione, fermi i rimborsi e i compensi orari di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31.
Art. 64. – Funzioni contabili e amministrative di case e beni rustici. Curatele di aziende agrarie.
In mancanza di speciali accordi fra le parti, la retribuzione del geometra, quando sia amministratore delle aziende immobiliari, à stabilita in base alle percentuali del reddito lordo spettante al proprietario, comprensivo di ogni forma di proventi, nella misura indicata nella allegata tabella L2. A tale onorari va aggiunto soltanto il rimborso delle spese vive. Dai compensi si intendono escluse le eventuali prestazioni tecniche, che dovranno essere compensate a parte a nonna di tariffa. Le modalità per il pagamento dell’onorario e dei rimborsi sono oggetto di apposita convenzione; altrimenti il pagamento è corrisposto mediante anticipi trimestrali sui 3/4 del reddito certo, e il saldo a chiusura dei conti annuali. Quando, con l’amministrazione delle aziende rurali, si richieda anche la tenuta dei conti colonici, l’onorario è aumentato del 30 per cento. Quando, per cause estranee all’andamento dell’amministrazione immobiliare (danni, riduzioni dei prezzi, ecc.), il reddito subisca forti contrazioni, l’onorario è determinato in base al reddito medio dell’ultimo triennio.
Art. 65. – Prestazioni per compravendite, affitti.
L’onorario per le prestazioni relative a compravendite o affitti di immobili si determina sulle seguenti percentuali dell’importo della compravendita o del cumulo degli importi annui degli affitti secondo la tabella seguente:
Importi fino a € 2.582,28 – Compravendite – 2.72% Affitti 2.04%
Importi € 25.822,84 – Compravendite 2.57% Affitti 1.90%
Importi € 51.645,69 – Compravendite – 2.40% Affitti 1.75%
Importi € 103.291,38 – Compravendite – 2.05% Affitti 4.15%